Art. 3.

      1. Nei confronti del personale postelegrafonico, all'atto della quiescenza, nella base di calcolo della indennità di buonuscita deve intendersi inclusa anche la quattordicesima mensilità comprensiva di tutte le voci che la compongono, unitamente

 

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calcolata nella quota «A» di pensione, quale normale mensilità.
      2. La base di calcolo specificata al comma 1 del presente articolo si applica nei confronti del personale postelegrafonico collocato in quiescenza a decorrere dal 1o gennaio 1996 ai sensi dell'articolo 3 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al biennio economico 1996-1997, di cui al provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri 2 agosto 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 230 del 1o ottobre 1996.